Ieri, in sala Isacchi si respirava l’atmosfera degli eventi importanti: i relatori erano tre noti professionisti della nostra città, che sono stati presentati da Giuseppe Croci, Presidente della Fondazione Casa Prina, ente che continua a operare anche grazie ai lasciti e alle donazioni solidali di tanti che hanno beneficiato della sua ospitalità.
Il primo relatore a prendere la parola è stato l’avv. Carpani che, dopo aver ricordato come la solidarietà sia importante nella nostra società e spesso sopperisca alle carenze dello Stato, ci ha letto, a titolo di esempio, due testamenti olografi in cui era previsto un lascito solidale.
Ha poi preso la parola il notaio Spreafico, che ha definito con precisione la differenza tra “lascito” e “donazione”. Il primo esprime, in un testamento, la volontà di destinare un bene a una persona o a un Ente dopo la morte del testatore; la seconda si ha invece quando una persona, durante la sua vita, decide di donare un bene ad altri (persone o Enti).
La donazione può essere: di “modico valore” e in questo caso basta un bonifico o la consegna del bene col consenso delle parti, o di “non modico valore” e allora richiede un vero e proprio contratto alla presenza di due testimoni per evitare contestazioni in sede di eredità. La donazione può anche essere indiretta, per esempio: compro alcuni letti da un produttore che li consegna all’ente beneficiario.
A questo punto, il notaio Spreafico ha richiamato le norme riguardanti il testamento: è un documento che descrive ciò che vogliamo fare del nostro patrimonio, dopo la nostra morte. Si parla di testamento olografo quando è scritto a mano dal testatore, apponendovi data e firma; è invece un testamento pubblico quello che si sottoscrive dal notaio.
Si parla di “legato” quando nel testamento compare la destinazione di oggetti o somme di denaro a persone indicate.
Ha preso poi la parola la dr.ssa Molinari, commercialista, che ha parlato del tema in discussione dal punto di vista fiscale e a questo punto la casistica è talmente complessa che non oso riferirne per non cadere in errori grossolani. Posso comunque aggiungere qui una nota: il convivente non è equiparato al coniuge in caso di eredità, quindi, volendo tutelare gli interessi del proprio partner, si può ricorrere alle assicurazioni sulla vita indicandolo nella polizza come beneficiario.
All’esposizione dei tre relatori è seguita una lunga serie di domande da parte dei soci presenti che, forse, avrebbero desiderato poterne porre molte altre.

