UTE: evoluzione del diritto di famiglia (I parte) – Informativa sulla privacy.

La famiglia è la cellula su cui si fonda la società e come tale essa preesiste allo Stato; è un’aggregazione spontanea finalizzata al soddisfacimento del bisogno primario dell’essere umano (cheè un essere sociale) di vivere insieme agli altri. Nel tempo si sono avuti molti modelli di famiglia e anche oggi nel mondo ne esistono diversi tipi.

In Grecia e a Roma nella famiglia predominava l’uomo, mentre alla donna erano riservati il ruolo di madre e di amministratrice del menage domestico.

Nella nostra Costituzione in vigore fino alla fine della II Guerra Mondiale,  era il marito che aveva potestà sui figli e sui beni di famiglia, i figli nati fuori dal matrimonio erano definiti illegittimi e non godevano dei diritti riconosciuti ai figli legittimi.  Quando la Costituente nel 47 stava discutendo di diritto di famiglia, la cofilumena Marturanommedia di Eduardo De Filippo ” Filumena Marturano” si inserì prepotentemente nel dibattito  e  fu abolita ogni distinzione: i figli erano figli e basta, indipendentemente dalle circostanze della loro nascita. La Costituente stabiliva inoltre che la famiglia era quella fondata sul matrimonio, ma con l’andare del tempo questa formulazione si è dimostrata non più adeguata ai mutamenti avvenuti nella società e recentemente la legge Cirinnà ha regolamentato le unioni civili, unioni di coppie comunque composte (eterosessuali o omosessuali) stabilendone  diritti e doveri .

Per quanto riguarda il matrimonio, esso può essere celebrato davanti a un ministro di un culto riconosciuto dallo Stato o davanti al sindaco o a un pubblico ufficiale  da lui delegato. L’età minima per potersi sposare è 18 anni, ma in caso di estrema gravità un giudice può autorizzare anche un/una sedicenne a sposarsi.

Nell’art. 87 vengono elencati i casi in cui il matrimonio non è possibile; tra parenti, affini e quando intercorrano rapporti di adozione; chi è riconosciuto colpevole di un omicidio o di tentato omicidio non può sposare la vedova (o il vedovo) della vittima; una vedova non può risposarsi prima che siano trascorsi almeno trecento giorni dalla morte del marito.

Il Matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni (almeno 8 giorni prima della data fissata per le nozze), ma si può derogare da questo obbligo in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita.  Ci si può sposare anche per procura, come accadeva un tempo per gli emigrati.

Vi sono poi dei casi di nullità del matrimonio: quando uno dei contraenti non sia in grado di intendere e volere,  quando sia intervenuta una violenza fisica o morale, quando uno dei due sposi abbia nascosto al coniuge una qualità essenziale.  Esistono poi matrimoni simulati come separazioni simulate (in genere per interesse economico).

Questa lezione è stata molto interessante e ne aspettiamo  il seguito. Grazie, prof. Spagnuolo!!

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Nella seconda ora (per indisponibilità dei docenti non è stato possibile effettuare la lezione di musica prevista)  l’ingegner Fusi  ha illustrato a tutti noi le formalità da espletare da parte dei soci, per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di PRIVACY.  A queste spiegazioni sono seguite alcune comunicazioni da parte della nostra Presidente circa le prossime attività non presenti nel programma annuale: uscite sul territorio, proiezioni di film, spettacoli.